Ad integrare la fattispecie dell’art. 120 del codice civile non basta una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell’atto.
Il matrimonio canonico in sé è indissolubile in quanto destinato per scelta originaria a durare “per tutta la vita” e come tale l’incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento italiano.
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 28409/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 11 ottobre.
La Corte d'appello territorialmente competente, con sentenza, aveva dichiarato efficace la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Specificamente, la nullità derivava dal grave difetto di discrezione del giudizio della moglie circa i diritti e doveri matrimoniali e dall'incapacità della moglie ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.
La Corte territoriale riteneva che sussistesse, quale elemento ostativo alla delibazione della violazione dell'ordine pubblico, l'incontestata convivenza ultratriennale (per diciannove anni) della coppia.
A ben vedere, affermava che il vizio psichico comportante l’inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio non si discostasse sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 del codice civile.Secondo il Collegio di piazza Cavour, in conclusione, per considerare integrata la fattispecie dell’art. 120 del codice civile non basta una situazione di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell’atto. In sintesi, l’immaturità e la fragilità affettiva non possono giustificare la richiesta di nullità.
