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Annullamento del matrimonio, l'incapacità naturale va considerata al momento dell'atto

26 ottobre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nel contesto del giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica, per il riscontro dell'incapacità naturale rilevante ad integrare la fattispecie di cui all'art. 120 c.c. si richiede una "anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione" dell'atto, giacché l'annullamento per incapacità naturale "postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive (...), bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo (...) della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi".

Lo ha puntualizzato la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 28307/2023. Il provvedimento della Cassazione riprende l’orientamento stabilito all’interno della sentenza n. 9081 del 15 aprile 2010.

Non è sufficiente, pertanto, ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c., una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza del matrimonio canonico, in sé "indissolubile" e, dunque, destinato per scelta originaria a durare "per tutta la vita".

L'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini, concludono i giudici di piazza Cavour, non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento italiano.