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Impossibile riconoscere la nullità del matrimonio ecclesiastico dopo 3 anni dalle nozze

24 ottobre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Se il matrimonio non è nato con i giusti presupposti e se la convivenza coniugale, durata quasi quattro anni, è stata caratterizzata da grosse difficoltà nel rapporto di coppia, caratterizzato da contrasti e incomprensioni, è comunque impossibile riconoscere il pronunciamento con cui i giudici ecclesiastici hanno accolto l'istanza dell'uomo e annullato le nozze. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 28308/2023 dello scorso 10 ottobre.

Irrilevanti, dunque, i contrasti e le incomprensioni emersi durante la convivenza.

Decisivo il richiamo al principio secondo cui la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio.

A respingere la richiesta avanzata dall'uomo sono stati innanzitutto i giudici d'appello, che hanno negato la dichiarazione di efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra lui e la moglie. Nullità derivante, secondo i giudici ecclesiastici, dal non essere il matrimonio nato con i giusti presupposti a causa delle mancanze di lui, che non ha effettuato una libera scelta né è mai riuscito ad assumersi gli oneri coniugali.

Per i giudici d'appello è stato decisivo un dettaglio: la convivenza fra i coniugi è durata dal matrimonio nel 1994 sino ad oltre la nascita del figlio, potendosi ritenere i loro rapporti interrotti solo dal 1998, quindi oltre il triennio dalla celebrazione del vincolo.

Secondo i giudici di piazza Cavour, la "convivenza" tra coniugi non è necessariamente collegata ad un matrimonio fondato sempre su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi si trovino in una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale.

In conclusione, è stato rigettato il ricorso.