Mediante ordinanza n. 28329/2023 la Suprema Corte torna a formulare alcuni rilievi in materia di contratto di mantenimento.
Il provvedimento, emesso dalla seconda sezione civile, è stato depositato lo scorso 10 ottobre.
Come è noto, il vitalizio assistenziale (o contratto di mantenimento) è un contratto a titolo oneroso e atipico - cioè non disciplinato dal codice civile ma riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di legittimità - con cui un soggetto (normalmente, una persona anziana), cosiddetto vitaliziato, ottiene il diritto di ricevere dalla controparte (di regola, un parente o una persona alla quale è legata da affetto, cd. vitaliziante) assistenza materiale e morale, vita natural durante del vitaliziato, a fronte del pagamento di un corrispettivo consistente nel trasferimento della proprietà piena o nuda di un bene immobile o mobile in favore del vitaliziante.
Nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour e oggetto dell’ordinanza, il Collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti per ravvisare la validità del contratto di mantenimento, avuto riguardo alle condizioni circa la prognosi delle patologie del vitaliziato e alla insussistenza della univoca predeterminabilità della durata successiva della vita dello stesso.
Tali elementi, invero, portano ad escludere la sproporzione tra le prestazioni.
