La "convivenza" tra coniugi non è necessariamente collegata ad un matrimonio fondato sempre su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi si trovino in una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 28308/2023.
Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 10 ottobre.
Nella specie, il giudice a quo, uniformandosi ai principi espressi dalle due sentenze gemelle, la n. 16379 e la n. 16380, del 2014, con ampia e approfondita motivazione, ha richiamato il periodo di convivenza superiore a tre anni, nonché un consorzio coniugale allietato dalla nascita di un figlio.
Con riferimento alla vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, il ricorso è stato rigettato.
