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Decreto Cutro, il monito della Cassazione sulle espulsioni

20 ottobre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Anche dopo il decreto Cutro, i diritti fondamentali dell’individuo, come il rispetto alla vita privata e familiare, continuano ad essere tutelati dalla nostra Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

A rammentarlo è la Corte di Cassazione che ha recentemente accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il provvedimento che lo obbligava a lasciare l’Italia entro 15 giorni.

Un’espulsione, decisa dal prefetto dopo il no alla richiesta della Carta di soggiorno per motivi familiari, “per difetto del presupposto della nazionalità italiana della moglie”.

Con la sentenza n. 28162/2023, depositata lo scorso 6 ottobre, la Suprema Corte ricorda che, anche dopo il c.d. decreto Cutro “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.

Nella vicenda in esame, un cittadino extracomunitario aveva ricevuto il decreto di espulsione del prefetto dopo il rigetto della domanda di soggiorno per motivi familiari. Secondo il giudice di merito la protezione non poteva essere concessa perché la moglie non possedeva la cittadinanza italiana e non risultava dimostrata la convivenza del richiedente con la sorella e il marito italiano.

La Corte richiama l'art. 13, comma 2-bis, TUI e ricorda che tale disposizione è applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, con valutazione “caso per caso”, anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019).

La Cassazione ha chiarito che il rispetto alla vita privata e familiare, anche dopo il decreto Cutro, resta tutelato - oltre che dal sopravvissuto articolo 5 del testo unico immigrazione, che subordina la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno al rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali - soprattutto dalle norme sovraordinate alla legislazione ordinaria.

A garanzia dei diritti fondamentali, come la vita privata e familiare, c’è infatti l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A tutela dei diritti inalienabili «connessi alla dignità della persona e al diritto a svolgere la propria personalità nella formazioni sociali», c’è anche la nostra Carta costituzionale. Che, come la Convenzione, prevale sulle norme ordinarie.