La locuzione normativa “assoluta impossibilità” di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p., deve essere intesa in termini di sostanziale assenza della figura materna e non in termini di mera difficoltà di esercizio in concreto del ruolo genitoriale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 40305/2023.
Il provvedimento, emesso dalla prima sezione penale, è stato depositato lo scorso 4 ottobre.
Il padre di una minore di sei mesi, detenuto in carcere, ricorreva in giudizio per chiedere la cassazione della sentenza che non aveva accolto l'applicazione della previsione di legge di cui all'art. 275 comma 4 c.p.p. (con applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari) essendo la madre - a suo dire - impossibilitata ad assistere la piccola per la propria attività lavorativa a tempo pieno.
Il Tribunale osservava che il presupposto di legge invocato dal ricorrente non poteva essere concretizzato dall'impegno lavorativo della madre «salvo il caso in cui l'attività lavorativa implichi in concreto una impossibilità ad esercitare il ruolo genitoriale».
Il padre, inoltre, non aveva dimostrato l'assenza di altre figure idonee ad assicurare temporaneamente la tutela della minore. Il padre, tramite la propria difesa, ha prospettato in Cassazione la illegittimità costituzionale della interpretazione offerta dal Tribunale per contrasto con i contenuti dell'art. 31 Cost.
Il ricorso viene ritenuto dai giudici di piazza Cavour infondato, essendo che il prevalente orientamento nomofilattico - a cui il Collegio aderisce - interpreta la locuzione normativa cioè “assoluta impossibilità” come “sostanziale assenza” della figura materna e non mera “difficoltà” di esercizio concreto del ruolo genitoriale. In sintesi, la possibilità limitata di accudimento dei figli non lo rende tuttavia impossibile.
