La concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Essa, invero, viene ritenuta dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 40280/2023. Il provvedimento, emesso dalla prima sezione penale, è stato depositato lo scorso 4 ottobre.
Determinante, argomentano i giudici di piazza Cavour, il fatto che vi fossero due denunce presentate dalla ex coniuge nei suoi confronti, aventi ad oggetto fatti identici a quelli che lo hanno portato a subire due distinte condanne.
Ciò consente, secondo i Giudici, di valutare complessivamente le azioni dell'uomo come dimostrative della carenza di un percorso di definitivo cambiamento, anche soltanto avviato, e della totale assenza di resipiscenza.
Inutili le obiezioni sollevate dall'uomo a fronte della decisione presa dal Tribunale di sorveglianza.
