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Assegno di divorzio alla ex qualunque sia il motivo per cui ha lasciato il lavoro

13 ottobre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La ex che lascia il lavoro, contribuendo così alle esigenze della famiglia, ha diritto all'assegno di divorzio qualunque sia il motivo che l'ha indotta a fare questa scelta. È una valutazione intima che non può essere giudicata.

È una scelta intima e insindacabile: magari è sfuggita a un ambiente ostile o semplicemente ha preferito dedicarsi ai figli

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 27945 del 4 ottobre 2023, ha accolto il ricorso di una donna che, dopo la nascita del primo figlio, aveva lasciato il suo ruolo di amministratore dell'azienda di famiglia.

I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che la parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano.

A ben vedere, l'assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.

E ciò perché il contributo mensile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

In sostanza, i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno.

II giudizio va espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.