Ai genitori ed alla minore disabile va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima - riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992 - del cd. “progetto individuale” di vita di cui all’art. 14, L. n. 328/2000.
Lo ha stabilito il Tar Reggio Calabria con la sentenza n. 748/2023 dello scorso 5 ottobre (Pres. Criscenti, Est. Mazzulla).
Secondo il Tribunale amministrativo calabrese, nel caso di violazione dei diritti del minore disabile, costituzionalmente garantiti e protetti, nel caso di mancata predisposizione di detto progetto spetta il diritto al risarcimento del danno esistenziale, che si sostanzia negli effetti derivanti allo sviluppo del disabile in situazione di gravità a seguito della diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza.
All’uopo è necessario rilevare come il c.d. “Progetto individuale per la persona disabile” deve essere predisposto da ciascun Comune di riferimento, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell'interessato.
I Giudici calabresi hanno osservato come tale diritto risarcitorio è la conseguenza dell'interruzione del processo di promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale" del minore disabile, da quantificarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di nocumenti di natura non economica.
Il danno di tipo esistenziale, infatti, va inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini ed i propri assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse, con particolare riferimento all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale accezione di danno esistenziale, di elaborazione giurisprudenziale, è abitualmente usata per i soggetti la cui esistenza non è inizialmente minata da disabilità psico-fisiche, e rispetto ai quali, dunque, il pregiudizio è più immediatamente percepibile, atteso che è più evidente il passaggio da una originaria situazione di pienezza ad una di limitazione.
Nel caso di soggetti minori e “disabili gravi”, la nozione di pregiudizio - e soprattutto la sua esigenza di prova, a cui è ancorata la risarcibilità - deve tenere conto del fatto che esso incide su esistenze, le cui abitudini ed i cui assetti si presentano già gravemente compressi e portatrici di condizioni di forte sofferenza.
Nella pronuncia in esame, poi, il Tribunale amministrativo calabrese attribuisce un ruolo probatorio di assoluto rilievo alle c.d. presunzioni semplici, osservando come la prova per presunzioni non solo deve essere ammessa, ma in questi casi diventa la prova principale.
La pronuncia del Tar Calabria è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, come da ultimo ribadito con l’ordinanza n. 11930/2022 del 13.04.2022 (pronuncia in materia di immissioni intollerabili).
