Nuovo provvedimento della Suprema Corte in materia di amministrazione di sostegno. Con ordinanza n. 27773/2023, il Collegio di piazza Cavour ha formulato alcuni rilievi in riferimento alla notifica eseguita al solo amministratore.
Il provvedimento, emesso dalla seconda sezione civile, è stato depositato lo scorso 2 ottobre.
Si esclude la configurabilità di ipotesi di inesistenza della notificazione, e perciò di attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, nel caso di notifica eseguita soltanto al soggetto che svolge funzioni di assistenza e non all'incapace assistito.
Ciò, conclude la Cassazione, in quanto la notifica è eseguita e per di più a soggetto che ha legame con la parte.
