In tema di IRAP, il giudice del merito deve valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e in particolare se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (Cfr. Cass. n. 22469/2019).
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 25670/2023. Il provvedimento, emesso dalla sezione tributaria, è stato depositato lo scorso 4 settembre.
A tal fine è rilevante, per verificare la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, l'attribuzione al collaboratore familiare di un reddito di impresa nella misura del 49%, percentuale massima prevista dalla legge, e ciò in quanto la quota di partecipazione agli utili rispecchia la quantità e qualità di lavoro prestato nell'impresa familiare.
Il Collegio di piazza Cavour, nel caso prospettato, richiama il principio di diritto secondo il quale l'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare, ma non anche i familiari collaboratori, atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo.
Va, pertanto, cassata la sentenza della CTR, la quale ha escluso - senza alcuna specifica indagine - la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dal promotore finanziario, nonostante la moglie del contribuente percepisse compensi nella misura del 49%.
