...

Adozione piena: nell’interesse del minore il giudice può preservare talune relazioni affettive con componenti della famiglia d’origine

5 ottobre 2023

Presidenza AIAF ,

ADOZIONE DI MINORI – ADOZIONE APERTA – MANTENIMENTO DI RAPPORTI AFFETTIVI CON I PARENTI DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE I Giudici della Consulta hanno dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 comma terzo della l. 184/1983, in base al quale l’adozione (piena) di minore fa cessare i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali. Secondo la pronuncia in esame, occorre adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dalla norma censurata l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene solo ed esclusivamente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.

Va così adeguatamente tutelato il preminente interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una frattura della relazioni interpersonali e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità. La Corte costituzionale ammette, dunque, la configurabilità di un’adozione “aperta”, strutturata sulla base di quella “piena”, ma con il mantenimento di relazioni con i parenti; si tratta di una forma di adozione differente da quella “mite”, da tempo valorizzata dalla giurisprudenza sulla base della disciplina dell’art. 44 l. 184/1983 (adozione in casi particolari).