Con la sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha stabilito che le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate.
In definitiva, secondo la Consulta è possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l’immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.
La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.
Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore.
Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.
Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
