Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 12 D. Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Lo precisa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39119/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 26 settembre ed è stato emesso dalla terza sezione penale.
Nella vicenda in esame, essendo stato composto il collegio del Tribunale con un Got e procedendosi per reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (nella specie, delitti previsti dagli artt. 609- quater e 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609 ter cod.pen), si è profilata la nullità della sentenza di primo grado (e quella derivata ex art. 185 c.p.p. della sentenza impugnata).
