Il diritto del genitore o del familiare, che assiste con continuità un soggetto portatore di handicap, di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26343/2023. Il provvedimento emesso dalla sezione lavoro è stato depositato lo scorso 12 settembre.
Ciò, argomentano i giudici di piazza Cavour, in quanto detto diritto può essere fatto valere allorquando, alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - con l'interesse della collettività". In particolare, l'inciso, "ove possibile", indicato nella stessa norma dell’art. 33 della L. n. 104 del 1992, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
In definitiva, conclude il Collegio, il diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato.
