Dal Consiglio di Stato è arrivata una significativa apertura al cambio del cognome per motivi affettivi, o sarebbe meglio dire "anaffettivi" (visto il caso di specie) nei confronti di un genitore (il padre).
La Terza Sezione, all’interno della sentenza dello scorso 19 settembre 2023, n. 8422 (Pres. Corradino, Est. Santoleri), ha infatti precisato come l'assegnazione del cognome debba intendersi funzionale alla migliore costruzione dell'identità del figlio, sicché la Pa deve evidenziare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento dell'istanza.
La vicenda in questione era quella di una figlia che aveva chiesto di cambiare il proprio cognome prendendo quello della madre, perché il genitore, dopo la separazione ed il divorzio, non si sarebbe mai preoccupato del suo sostentamento, né avrebbe avuto interesse ad instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo.
Il padre avrebbe sistematicamente tenuto, nei suoi confronti, un atteggiamento anaffettivo ed arrogante in occasione di incontri casuali verificatisi nel tempo, negandole addirittura il saluto.
La ragazza aveva, pertanto, chiesto di assumere il cognome della madre "per onorare l'impegno e la forza con cui la figura materna ha saputo compensare un vuoto e una ferita".
La pubblica amministrazione, tuttavia, aveva rigettato l'istanza formulata, chiarendo che "il nome e il cognome sono elementi fondanti dell'identità personale e (…) le modalità di attribuzione degli stessi sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile e dall'ordinamento dello stato civile".
Inoltre, aveva puntualizzato che la modificazione del nome e del cognome riveste un carattere oggettivamente rilevanti e può essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La ragazza proponeva ricorso contro la decisione e il Tar lo accoglieva per carenza nella motivazione nel diniego. Avverso tale decisione il Viminale ha proposto appello al Cds affermando, tra l'altro, che il diritto al nome "deve fronteggiarsi con l'esigenza pubblicistica alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, e quindi, alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici".
Ha quindi richiamato l'articolo 6 c.c. secondo cui "non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità di legge indicati". Non vi è invece un "diritto soggettivo" al cambiamento del nome, ma semmai sussiste una posizione di interesse legittimo.
Il Consiglio di Stato ha però respinto l'appello, rigettando tale ricostruzione. Se è vero, argomenta, che siamo di fronte ad un interesse legittimo e che non vi è un diritto di scegliere il proprio nome, va ricordata tuttavia l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale (131/2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre) e delle Corti europee, passate da un approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale.
In conclusione, ha bocciato il ricorso della Pa, ritenendo che la ragazza avesse prodotto quanto poteva e che le ragioni addotte a sostegno della domanda fossero ragioni serie e ponderate, meritevoli di un maggior approfondimento da parte dell'Amministrazione.
