Il reato disciplinato e contemplato dall'art. 574-bis c.p. risulta integrato dalla condotta di conduzione ("abductio") o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, purché ne consegua l'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del soggetto legittimato.
Lo statuisce la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 38126/2023. Il provvedimento, emesso dalla sesta sezione penale, è stato depositato in data 18 settembre.
Esso, si legge in sentenza, appare connotato dall'elemento specializzante costituito dal trasferimento o dal trattenimento all'estero, non risolvendosi nella sola privazione del contatto fisico tra genitore e figlio, ma anche nell'ostacolare materialmente la possibilità dell'esercizio di quei poteri/doveri di cura che derivano direttamente dalla legge.
Nella vicenda esaminata dal Collegio di piazza Cavour, non è stata ravvisata la violazione dell’art. 574 bis cod. pen. in quanto la condotta non impediva al genitore non collocatario di esercitare presso la residenza del minore il suo ruolo genitoriale ed, inoltre, la posizione poteva essere tutelata, in sede propria, con la modifica delle condizioni di collocamento della minore.
Il provvedimento del giudice, a ben vedere, aveva stabilito che la minore venisse affidata ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, residente all'estero (specificamente negli Stati Uniti d'America), prevedendo anche un calendario di incontri del padre con la minore da seguire in caso di disaccordo dei genitori sulle modalità di esercizio delle prerogative genitoriali.
