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Le pattuizioni economiche tra coniugi, proposte in sede di separazione e divorzio e recepite in sentenza, non hanno natura negoziale

25 settembre 2023

News Regionale - Lazio ,


La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha chiarito i principi interpretativi degli accordi economici, separativi e divorzili, riguardante la prole e recepiti in sentenza.

Nella specie la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del decreto della Corte d’Appello di Roma - che aveva confermato la revoca dell’assegno di mantenimento paterno (da versarsi in una somma predeterminata su conto dedicato e intestato alla figlia e vincolato fino ai 25 anni di età) in ragione del sopravvenuto trasferimento della medesima presso il padre-, e ha invocato l’erronea interpretazione dell’accordo e sostenendo che si trattasse di contratto in favore di terzo (la figlia) con la finalità di costituire una rendita a favore della medesima.

Il Supremo Collegio, nell’ordinanza qui esame, ha accolto il ricorso e si è pronunciata in ordine al principio interpretativo degli accordi tra i coniugi, escludendo l’applicabilità dei criteri in materia negoziale. In particolare, ha chiarito che, seppur la sentenza abbia tenuto conto degli accordi delle parti, costituisce una regula iuris che deve essere interpretata procedendo alla ricostruzione del comando oggettivato nella sentenza, attraverso l’integrazione del dispositivo con la motivazione che la sostiene. Nel caso in esame, essendo il versamento stabilito a carico del padre, destinato non al consumo bensì ad essere accantonato e preservato fino al raggiungimento dei 25 anni di età ed essendo del tutto svincolato dalla collocazione prevalente presso un genitore piuttosto che l’altro, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato, rinviando il procedimento alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la nuova valutazione del caso secondo i principi espressi.

A cura dell’Avv. Michela Maculani