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No al ricorso in Cassazione sul via libera della Corte di appello a vaccinare il minore senza consenso del padre

21 settembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il decreto con cui il giudice autorizza la madre di un minore a somministrargli il vaccino contro il Covid non risulta impugnabile in Cassazione. Ciò in quanto il provvedimento non ha natura definitiva, anche se decisoria. La Cassazione ha precisato che le due caratteristiche devono coesistere affinché ci sia la ricorribilità in sede di legittimità. La Suprema Corte ha formulato tali rilievi nella sentenza n. 26702/2023, depositata lo scorso 18 settembre.

Il padre ricorrente, ribaltando il ragionamento del Tribunale che aveva evidenziato maggiori vantaggi rispetto ai rischi nella somministrazione del vaccino al figlio minore, riteneva che la condizione di soggetto fragile del bambino dimostrasse l'inopportunità dell'inoculazione. Ma il reclamo risultava respinto dalla Corte di appello che aveva, al contrario, valorizzato l'esame dei giudici di primo grado fondati su indicazioni di organismi internazionali e di prassi ministeriale che indicavano la maggior fragilità di un soggetto come indicazione aggiuntiva alla vaccinazione anticovid. A fronte della contestata autorizzazione del tribunale richiesta dalla madre per la vaccinazione del figlio minore e la conferma da parte del giudice di merito di secondo grado il padre ricorreva per cassazione, ma inammissibilmente.

La Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso del padre del minore ha posto a base della propria decisione l'interpretazione già espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte di appello contro quello con cui il tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex articolo 709-ter del Codice di procedura civile, autorizza la vaccinazione Covid-19 del figlio minorenne senza il consenso o contro il volere dell'altro genitore, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione. Infatti il provvedimento emesso in sede di reclamo non è assunto per dirimere - con autorità di giudicato - un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori, ma mira a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all'interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma "gestoria" del solo interesse del minore. Da ciò ne consegue la sua non impugnabilità anche ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. In materia l'impugnabilità scatta solo se sono previste spese a carico di uno dei genitori, in quanto in tal caso viene in luce l'incisione del diritto soggettivo di uno di due genitori con decisorietà e definitività della statuizione del giudice che giustifica il ricorso in sede di legittimità.