...

L’istituto dell’assegnazione temporanea per tre anni non va limitato al primo figlio e l’eventuale diniego va motivato

18 settembre 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7725/2023, ha ritenuto applicabile l'istituto dell'assegnazione temporanea ad altra sede del dipendente che abbia già fruito per l'intero periodo di tre anni del distacco dalla sede assegnata, per consentire la partecipazione alle attività di cura dei figli garantendo il pieno esercizio della paternità anche al fine di non lasciare sulle spalle di uno solo dei genitori - di solito la madre -l'intero onere connesso alla genitorialità.

Nella fattispecie esaminata il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar che aveva annullato il diniego dell'amministrazione opposto alla domanda di fruizione di un ulteriore triennio di assegnazione provvisoria ad altra sede, domandato da un appartenente alle forze della Polizia di Stato. La richiesta veniva rinnovata a seguito della nascita di un secondo figlio.

Referente normativo in tale contesto specifico è l'articolo 42-bis del Dlgs 151/2001, che individua in tre anni il termine massimo di durata dell'assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell'altro genitore. Ma la norma, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi al primo.

Naturalmente, la domanda dovrà pur sempre essere vagliata alla luce delle ragioni eccezionali che ne giustificano il diniego, ovvero delle motivazioni organizzative o di servizio, che ben potrebbero essere mutate rispetto al momento dell'istruttoria della richiesta originaria, proprio in ragione, ad esempio, di carenze sopravvenute di organico astrattamente riconducibili alla concessa fruizione del medesimo beneficio normativo. Trattasi, tuttavia, di valutazioni rimesse alla concretezza dell'istruttoria del caso singolo.