Per la percezione dell’assegno sociale restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Lo statuisce la Suprema Corte, all’interno di una recente ordinanza, la n. 26287/2023. Il provvedimento, emesso dalla sezione lavoro, è stato depositato lo scorso 11 settembre.
La Cassazione, dunque, ribadisce un principio già espresso in altri arresti giurisprudenziali. In estrema sintesi, in tema di assegno sociale, ai fini della sussistenza dello stato di bisogno - inteso come situazione di insufficienza dei mezzi necessari al sostentamento, che giustifica il riconoscimento della prestazione assistenziale - ciò che conta non è la mera titolarità di redditi, ma la loro effettiva percezione.
Inoltre, precisano i giudici di piazza Cavour, non viene richiesto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico.
