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Adozione in casi particolari, la Cassazione torna sull'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale

7 settembre 2023

News Regionale - Sicilia ,

In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 25436/2023.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 29 agosto.

In virtù di ciò, il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore.

L'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento.