Cassazione I Sezione Civile, Ord. 24.05.2023, n. 14310/2023
MASSIMA
In relazione all'art. 156, comma 1, cod. civ., i l diritto al l'assegno di mantenimento del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione sorge in presenza delle seguenti condizioni: la non titolarità di adeguati redditi propri tali da consentire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. L'assegno di mantenimento deve essere determinato avuto riguardo al generale tenore di vita goduto durante la convivenza, considerando - oltre al mero dato reddituale - lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, inclusi i beni patrimoniali, la redditività , la capacità di spesa, il benessere e fondate aspettative per il futuro.
Pertanto, gli "adeguati redditi " , a cui l'art. 156, comma 1, cod. civ. si riferisce, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Analogamente, l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e maggiori d'et à ma non economicamente autosufficienti deve essere determinato considerando il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori unitamente a tutte le risorse a disposizione della famiglia , non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere assieme.
