La relazione extraconiugale della moglie non giustifica la revoca per ingratitudine della donazione della casa coniugale fatta dal marito in suo favore
Al rientro in Italia, dopo un periodo di circa 2 anni trascorso all’estero per motivi di lavoro, il marito apprende della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie durante la sua assenza. Chiede all'Autorità Giudiziaria la revoca della donazione della casa familiare fatta in favore della moglie sul presupposto dell'ingratitudine. Richiesta respinta dal giudice che ha ritenuto l'infedeltà non la causa del venire meno dell'affetto coniugale ma la conseguenza.
***
Al rientro in Italia, dopo un periodo di circa 2 anni trascorso all’estero per motivi di lavoro, il marito apprende della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie durante la sua assenza.
Si rivolge pertanto all’Autorità Giudiziaria chiedendo che la donazione dell’abitazione familiare fatta in favore della stessa sia revocata sul presupposto dell’ingratitudine.
A sostegno delle proprie domande descrive il mutato atteggiamento della moglie nei suoi confronti e allega i messaggi e le foto attestanti il rapporto extraconiugale.
Il Giudice, tuttavia, respinge la domanda sul presupposto che la relazione extraconiugale, intervenuta all’esito di un progressivo deterioramento della vita di coppia, tale pertanto da considerarsi non la causa, ma l’effetto del venir meno della comunione di vita tra i coniugi, non riveste le caratteristiche dell’ingiuria.
Seppur infatti la legge preveda la revoca di una donazione di un bene immobile per ragioni di ingratitudine, tale azione è subordinata a comportamenti ingiuriosi gravi che dimostrano un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità nei confronti di chi dona, che contrastano con il senso di riconoscenza.
“La decisione del Tribunale di merito – spiega l’avvocato Sabrina De Santi, Presidente di Aiaf Veneto – si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In un recente caso, infatti i giudici di legittimità hanno ravvisato il presupposto dell’ingratitudine non tanto nella relazione extraconiugale, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata fra le mura dell’abitazione familiare, in presenza di amici, estranei e del marito, con ciò arrecando grave pregiudizio alla dignità e all’onore dello stesso.”
