Nuovo provvedimento della Corte di Cassazione in materia di mancato ascolto dell’infradodicenne.
Con ordinanza n. 24226/2023, depositata lo scorso 9 agosto, la Suprema Corte torna sulla questione, ribadendo come in caso di mancato ascolto del minore la motivazione sia necessaria solo se espressamente richiesto.
In base al disposto dell’art. 336 bis c.c. - disciplina previgente al d.lgs. n. 149 del 2022 - il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest’ultimo, ove abbia compiuto i dodici anni di età. Ove si tratti di minore di età inferiore ai dodici anni il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore anche al fine di verificarne la capacità di discernimento.
Inoltre, ribadisce il Collegio di piazza Cavour, il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale.
Il giudice, si legge nel provvedimento, non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva.
È ammissibile, conclude la Suprema Corte, il ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU.
