Il cittadino extracomunitario gode di una “tutela rafforzata" e non può essere respinto sulla base di presunzioni di pericolosità sociale assolute e generalizzate. Esse devono essere, a ben vedere, accertate in concreto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23597/2023.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 2 agosto.
Un cittadino originario del Gambia aveva presentato ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante contro il provvedimento mediante il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale gli aveva negato il rinnovo della protezione umanitaria.
Sulla base di diversi precedenti, non solo italiani ma anche europei in materia, ed alla luce dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, la Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo il seguente principio di diritto: In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in l. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e in base all'attualità.
