La Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 23527/2023, ha rigettato il ricorso di una coppia di donne, legate da una stabile relazione affettiva ed unite civilmente dal 21 aprile 2018, ex l. n. 76/2016, che avevano intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna (utilizzando il gamete maschile di un donatore anonimo e gli ovuli di una delle due) e che avevano richiesto, in seguito alla nascita del figlio, l’annesso riconoscimento della filiazione da parte della partner (madre non biologica), quale genitore di intenzione.
Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 2 agosto.
In relazione al c.d. “best interest of child”, si legge nel provvedimento, in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere.
