Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 32951/2023.
Il provvedimento, emanato dalla terza sezione penale, è stato depositato lo scorso 28 luglio.
Neppure è necessario, sottolineano i giudici di piazza Cavour, che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento.
A ben vedere, si legge nel provvedimento, appare sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.
