In tema di protezione internazionale, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito.
Egli, a ben vedere, deve verificare da un lato la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23168/2023. Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato il 31 luglio.
Le linee guida dell'U.N.H.C.R. segnalano - tra i più frequenti «indicatori preliminari» di tratta - l'esistenza di un racconto contraddittorio, frammentato e poco chiaro.
Alla luce di ciò, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, la veridicità della storia narrata dal richiedente deve essere attentamente vagliata dal giudice del merito.
È compito del giudice, invero, accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi.
