In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione c.d. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nell’ambito di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 23173/2023, emanata dalla prima sezione civile, è stata depositata lo scorso 31 luglio.
Un cenno va fatto alla vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour.
Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dai nonni materni, diretto ad ottenere l'adozione della nipote di cui erano già affidatari e di cui si prendevano cura praticamente dalla nascita. A questi ultimi, infatti, la minore era stata affidata prima in via provvisoria e di seguito in via esclusiva, con contestuale nomina del nonno materno quale tutore, alla quale aveva fatto seguito, con decreto dello stesso Tribunale, la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza.
Tale decisione veniva ribadita anche in sede di impugnazione, in quanto, a giudizio della Corte d'Appello, la pretesa azionata si poneva in contrasto con la previsione di cui all'art. 44 lett. a) l. n. 183/1984, secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l'adottando sia orfano di padre e di madre. Da qui, il ricorso per cassazione promosso dai nonni.
Secondo la Suprema Corte, dunque, è possibile procedere all’adozione mite anche nei casi in cui il minore non sia orfano.
