Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 e ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento si qualifica come "minore straniero non accompagnato" il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. La qualifica di minore straniero non accompagnato determina, da sempre, profili di criticità e complessità.
Mediante l’ordinanza n. 41930/2021, la Cassazione è nuovamente tornata sulla tematica relativa alla nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato.
In particolare, secondo la Suprema Corte, è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. Sono minori stranieri non accompagnati anche i minori che siano stati affidati a parenti entro il 4 grado, come è pure confermato dall’art. 10 lett. b) della l. n. 47 del 2017 che dispone che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
Nello specifico, nella fattispecie in analisi, il primo cittadino di un comune aveva disposto l'affido intra-familiare di un minore di nazionalità albanese, allontanatosi dal suo Paese con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente in Italia, presso l'abitazione della sorella e del marito di lei, i quali avevano espresso il loro consenso al riguardo.
Il giudice tutelare del Tribunale di Treviso, pronunciandosi sulla richiesta di esecutività del predetto provvedimento, con decreto aveva dichiarato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al Tribunale per i minorenni di Venezia per l'apertura della tutela e la nomina di un tutore.
Secondo la Corte di Cassazione, la L. n. 47 del 2017, integrata, quanto alle norme di competenza, con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 220 del 2017, con l'obiettivo, dichiarato nella relazione illustrativa del cosiddetto "decreto correttivo", di evitare "il doppio binario" giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare" considerato "un'inutile e dannosa complicazione procedimentale", ha chiaramente voluto affidare la tutela dei minori stranieri non accompagnati interamente al Tribunale specializzato, titolare della competenza per l'apertura della tutela e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, mentre ai presidenti di tali Tribunali è attribuita la responsabilità della creazione e della tenuta dell'albo dei tutori volontari, nonché quella di "stipulare protocolli d'intesa con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza" per "promuovere e facilitare" tale nomina (art. 11).
Alla Procura per i minorenni, inoltre, viene inviata la "cartella sociale", dopo il primo colloquio del minore con le Autorità, ed al Tribunale per i minorenni è rimessa l'attuazione delle misure di accompagnamento del minore verso la maggiore età di cui all'art. 13. L'intento di concentrare presso il giudice specializzato le competenze in tema di minori stranieri non accompagnati, è reso evidente, d'altra parte, anche dall'attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età ai minori stranieri non accompagnati privi di documenti, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19 bis, comma 9, scelta che nella relazione illustrativa citata viene considerata "maggiormente garantirla per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell'autorità giudiziaria individuata.".
Concludendo, il Tribunale per i minorenni è in grado di offrire al minore tutti gli strumenti di tutela previsti in loro favore dal nostro ordinamento, poiché anche lo strumento dell'affidamento familiare è ratificato da tale Tribunale e non dal giudice tutelare in assenza degli esercenti la responsabilità genitoriale con la conseguenza che non vi sarebbe incompatibilità tra l'utilizzazione di tale strumento di tutela e la competenza del Tribunale per i minori. (L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 2).
Ad avviso della Cassazione, dunque, è il Tribunale per i minorenni l’organo competente a nominare il tutore perché meglio rispondente per la sua specializzazione a tutelare il superiore interesse del minore.
