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Telefonate ripetute e tentativi di intrusione informatica, sì allo stalking

4 agosto 2023

Coronavirus ,

Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno della sentenza n. 32303/2023.

Il provvedimento, emanato dalla quinta sezione penale, è stato depositato lo scorso 25 luglio.

La vicenda è stata denunciata dalla vittima che, dopo essersi iscritto ad un sito di incontri, aveva ricevuto contatti da una persona che si era presentata come una donna, rivelandosi poi un uomo. La vittima veniva successivamente molestata e minacciata, attraverso numerosi contatti, al fine di ottenere un rapporto sessuale. L’imputato aveva dato seguito alla minaccia contattando la fidanzata della vittima e inviando foto e video ai suoi colleghi di lavoro.