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Le spese effettuate prima del matrimonio sono irripetibili essendo state utilizzate prima delle nozze e non devono essere restituite

31 luglio 2023

News Regionale - Lazio ,


Con ordinanza n. 21100/2 023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un coniuge che , dop o la pronuncia giudiziale d i separazione personale, domandava la declaratoria di scioglimento de lla comunione de i beni attribuiti in donazione ai coniugi in occasione del matrimonio e la condanna del convenuto alla consegna in natura o per equivalente pecuniario della metà di essi e d ella metà del mobilio e degli arredi della casa coniugale acquistati d all a moglie , nonché delle somme ricevute in oc casione del matrimoni e di una somma a titolo di rist oro per il mancato godimento dei beni ricevut i in donazione

Gli Ermellini hanno sa nc ito il seguente principio : “ L e spese effett uate prima del matrimonio sono irripetibili , essendo state utilizzate in vista del le nozze e non p otendo trovare applicazione l ’ art. 785 c.c. mentre per le a ltre spese la sen tenza è conforme alla giurisprudenza d i legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come di rette al soddisfacimento dei bisogni familiari e conse guentemente le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del do vere di contribuzione e x art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso . Il collegio intende dare con tinuità al pri ncipio di diritto s ec on do cui , p oiché dur ante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in m isura proporzionale alle propr ie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis c.c. a seguito della separaz ione non sussiste il diritto al rimborso di un coni uge nei confronti dell ’ a ltro per le spese sostenute in modo indiffere nziato pe r i bisogni della famigli a durante i l matrimonio ”

I l Tribunale in primo grado aveva r i gettato tutte le domande proposte dall ’ attrice .

La Corte di Appello in par ziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava lo scioglimento della comunion e dei beni r icevut i in don az ione nuziale dell ’ a t trice e del convenuto e per l ’ effetto attribuiva a entrambi rispettiva mente le proprietà esclu sive dei beni come indicati n ella relazione del CTU e condannava il convenuto a consegnare all ’ ex co niuge i beni come individu ati nella suddetta relazione. In pa rticolare la Corte ev idenziava che i motivi di appello erano parzialmente fondati in relazione dell ’ erronea applicazione del regime patrimoniale legale dell a comunione di cui agli artt. 177 e seguenti del c. c .

La Corte di Appello ritene va infondata la doma nda di restituzione del denaro ri cevuto quale donazione nuz iale senza tener conto della destinazione dello stesso quale obbligo di cont ribuzione ex art. 143 c. c. .

Non era poss ibile , pertanto , ripetere tali somme ex art. 2033 c.c. non es sendoci un o spostame nto patrimoniale in favore del coniuge qu ale accip iens nel caso di spes a sostenuta da uno dei coniugi in funzione del soddi sfacimento d i prevedibili esigenze famili ari successive al matrimonio.

L ’ accertamento degli eventual i crediti dell ’ attrice per spese effettuate nell ’ interesse comune anteriormente al matrimonio non p o teva pertanto essere disgiunto dall ’ accertamento dei debiti di contr i buzione della stessa cons egu enti al medesimo matrimonio e, dunque, era onere dell ’ ist ante di provare con rifer imento agl i specifici rapporti intercorsi con il con i uge l ’ in esis tenza di una giusta causa delle att ribuzioni patrimoniali , dovendosi presumere in mancanza la rispondenza d elle spese sostenute ai bisogni familiari e al criterio di proporzionalità sotteso all ’ art. 1 43 c.c. Pe raltro non vi era alcuna prova di un esborso da par te dell ’ attrice. La pretes a si fondava sulla richiesta di restituzione de lla donazione del padre in occasione del matrimonio e , tuttavia, tale donazione doveva ritenersi come effettuata in fav ore di entrambi i coniugi sicch é doveva ritenersi entrata nel la comuni one. In ogni ca so l a destinazione di tali somme era ricom presa nell ’ obbligo di cui all ’ art. 143 c. c . e presuntivamente utilizzata per apportare mi g lioramenti alla casa coniug ale.

Par te rico rrente proponeva ricorso in C a ssazione su l pun to ma il ri corso veniva rigettato sulla base del principio s opra esp osto.

A cura dell’Avv. Francesca Turco