La casa familiare va assegnata al genitore collocatario del figlio minorenne nell'esclusivo interesse della prole, allo scopo di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
Lo ha ulteriormente precisato la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 19602/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 11 luglio dalla prima sezione civile.
Secondo la Cassazione, come è noto da consolidati orientamenti, l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli.
La preminenza dell’interesse dei figli nella decisione relativa all’assegnazione della casa familiare emerge anche rispetto all’interesse dei genitori, di cui intanto può tenersi conto in quanto non entri in conflitto con quello dei figli.
Qualora, si legge nel provvedimento sopra citato, a causa di vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione di conservazione dell’habitat domestico, l’assegnazione nei predetti termini non ha più ragion d'essere, in conformità a quanto previsto dall’art. 337 sexies, primo comma, terzo periodo, del codice civile.
