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Sottrazione internazionale di minori, negato il rientro se sussiste il rischio di un pericolo per il minore

10 gennaio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, l'accertamento che il tribunale per i minorenni abbia compiuto dell'applicabilità della deroga all'obbligo di immediata restituzione del minore prevista dall'art. 13 comma 1 lett. b della convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 per il caso in cui sussista un fondato rischio, per il minore stesso, di essere esposto a pericoli fisici e psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, implica un'indagine in fatto, dominata dal principio della prevalenza della tutela del minore. Questo è quanto emerge dalla ordinanza n. 52/2022 dello scorso 4 gennaio, emanata dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione.

Con espresso riferimento ai fatti della vicenda, occorre precisare che con decreto del 2019 il Tribunale per i minorenni di Firenze ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, il quale aveva chiesto di promuovere, nell'interesse della minore, la procedura di cui alla Convenzione dell'Aia 25.10.80, a seguito della richiesta del Dipartimento di Giustizia minorile - Autorità centrali convenzionali del Ministero della Giustizia - designata quale autorità centrale prevista dalla suddetta Convenzione, sulla base di un'istanza d'urgenza presentata dal padre della minore, nell'immediatezza della morte della moglie, il quale deduceva la sottrazione della figlia, non rientrata dall'Italia.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, afferma la Suprema Corte, ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione.

Tuttavia, nel valutare l'esistenza di tali circostanze, l'autorità giudiziaria può tener conto delle attitudini educative del genitore affidatario, in quanto l'inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali, di accudimento dei minori li espone a pericoli fisici o psichici.

Nella fattispecie in esame, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistente il fondato rischio, di cui all'art. 13 lett. b) della citata Convenzione, in caso di rientro nello stato di residenza della minore (nella vicenda in analisi lo Stato in questione era il Perù).

Invero, come ampiamente argomentato nell’ordinanza sopra citata, il rientro nello Stato di residenza potrebbe compromettere lo sviluppo fisico-psichico della minore, che sarebbe costretta a staccarsi dal contesto socio-familiare in cui si è ormai pienamente integrata, per tornare peraltro a convivere con il padre in un paese da cui manca da molti anni.