Sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal diritto canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi.
In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c. , sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
• Corte d'Appello Torino, Sez. delle persone, dei minori e della fam., sentenza, 3 febbraio 2023, n. 123 – Pres. Fina, Cons. Rel. Mascarello
