Sì al perdono giudiziale ma non all'assoluzione per il minore che dalla sua minicar lancia pietre in direzione di un clochard che dorme sotto un cartone. È quanto emerge dalla sentenza n. 23516/2023 della Corte di Cassazione.
Il provvedimento, emanato dalla terza sezione penale, è stato depositato lo scorso 30 maggio.
Nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, il soggetto ricorreva per l'annullamento della sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. per concessione del perdono giudiziale.
Il ricorso viene giudicato dalla Cassazione inammissibile.
Il ricorrente, si legge in sentenza, risponde del reato a lui ascritto perché mentre era a bordo di un minicar di colore scuro aveva lanciato delle pietre verso alcuni cartoni sotto i quali aveva trovato rifugio un senzatetto. Nella condotta in questione, veniva incontestata la materialità del fatto (non contestata nemmeno dal ricorrente), per cui il Tribunale aveva ritenuto certa la responsabilità dell'imputato perché fermato, in piena notte e nelle immediate vicinanze del luogo del fatto, a bordo di una microcar perfettamente corrispondente alla descrizione che ne era stata fatta, senza che, oltretutto, egli fornisse una qualsiasi spiegazione alternativa che giustificasse la sua presenza.
Il perdono giudiziale, argomentano i giudici di piazza Cavour, è causa di estinzione del reato (art. 169 cod. pen.): ne consegue che i margini di valutazione del vizio di motivazione dedotto in sede di legittimità sono segnati dall'art. 129, cpv., c.p.p., che limita la rilevabilità del vizio ai soli casi di evidenza dell'innocenza dell'imputato rilevabile ictu oculi.
Nel caso di specie, la valenza evocativa del dato processualmente certo della presenza dell'imputato in piena notte, a bordo della macchina corrispondente a quella descritta e oggetto di ricerche, in zona non lontana dal luogo del fatto e dopo pochi minuti, "esclude l'evidente innocenza del ricorrente il quale, peraltro, deduce il vizio di travisamento della prova (il numero di targa, afferma, non era stato fornito dal senzatetto ma accertato ex post dagli operanti), senza però allegare il dato probatorio a suo dire travisato e senza spiegarne la decisività ai fini non tanto di un successivo riesame, nel merito, dei fatti bensì dell'unico argomento di interesse: l'evidenza della sua innocenza".
Tale evidenza, conclude la Suprema Corte, non emerge dalla lettura della sentenza impugnata con conseguente inammissibilità del ricorso.
