Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma che indichi la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 17765/2023, depositata il 21 giugno.
Dal matrimonio, precisano i giudici di piazza Cavour, discende un regime di reciproco sostegno solidaristico fra i coniugi, entrambi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, secondo le proprie capacità, attitudini e attività lavorative, anche domestiche.
Un tale contributo non è suscettibile di misura, nel senso che non è giuridicamente apprezzabile chi dei coniugi abbia contribuito in misura maggiore o minore, essendo un tal giudizio precluso in radice dal vicolo solidaristico matrimoniale.
Non esiste, si legge nel provvedimento, norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascuno dei coniugi è tenuto a fornire alla famiglia; come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario; spese per l'auto e per la casa; imposte e tasse, ecc.).
Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le sostanze di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che l'obbligo di contribuzione possa essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali (come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.
