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I provvedimenti di assegnazione della casa coniugale non mutano la detenzione in possesso

6 luglio 2023

News Regionale - Sicilia ,

Il coniuge del soggetto possessore dell'immobile in cui risiede la famiglia non è compossessore con quello, ma detentore autonomo dell'immobile stesso, che, dunque, non può usucapire.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 18028/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 23 giugno.

Nel momento in cui il coniuge ottiene la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale, si legge nel provvedimento, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.

Secondo i giudici di piazza Cavour, la sentenza della Corte territoriale ha appurato, confermando la sentenza di primo grado, che la donna aveva avuto la disponibilità materiale dell’unità immobiliare in virtù del rapporto di coniugio con il marito, comproprietario del bene con il fratello, e poi, dalla data della separazione, in forza del provvedimento di assegnazione nella causa di separazione dei coniugi.

La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che il matrimonio (ma il rilievo può essere formulato anche con riferimento alla convivenza), non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso.