La Suprema Corte torna ad analizzare l’interessante questione relativa al gratuito patrocinio.
Con l'ordinanza n. 18134/2023, depositata lo scorso 26 giugno, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sui requisiti per l'ammissione all’istituto in caso di convivenza more uxorio.
Specificamente, nella vicenda analizzata dai giudici di piazza Cavour la ricorrente sosteneva che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, i redditi dell'ex convivente non andassero sommati a quelli da lei prodotti, in quanto il rapporto di convivenza fra i due era già cessato da tempo, e il loro legame affettivo «risultava chiaramente venuto meno anche de facto» sin da quando l'uomo era stato sottoposto a detenzione carceraria per aver riportato una condanna penale definitiva.
Ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, si legge nel provvedimento, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, «il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia». Pertanto, vanno considerati "familiari" non soltanto coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui.
Irrilevante, in conclusione, il fatto che l'ex compagno sia sottoposto a detenzione carceraria. Il rapporto di convivenza, infatti, prescinde dalla coabitazione fisica.
