La Corte di Cassazione è tornata a formulare alcune precisazioni in materia di perdita o conservazione della cittadinanza acquisita per derivazione paterna. Tali rilievi sono contenuti nell’ordinanza n. 17161/2023.
Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 15 giugno.
Il figlio minore di cittadino italiano, che abbia acquistato la cittadinanza straniera per nascita nel paese straniero, perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dalla legge.
Non rileva, precisano i giudici di piazza Cavour, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo il predetto minore riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età.
Indicativa a livello sistematico del trattamento riconosciuto dall'ordinamento alla doppia cittadinanza è la più recente previsione secondo cui "nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età".
