Un’interessante ordinanza interlocutoria della Suprema Corte, la n. 18064/2023, torna ad analizzare il vincolo di affinità con riferimento alle incompatibilità politiche.
Il Consiglio comunale di un comune campano, con deliberazione del 16 luglio 2019, rigettava la richiesta presentata da due istanti perché fosse revocata la nomina di un soggetto alla carica di vicesindaco, giudicando la stessa come legittima e coerente con il disposto dell’art. 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(T.U.E.L.), benché il soggetto in questione fosse già stato sposato con la sorella del sindaco, dalla quale aveva divorziato il 18 ottobre 2016.
La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, con riferimento all’incompatibilità prevista dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L. fra sindaco e assessore, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dalla prima disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., nella parte in cui stabilisce che “l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4, così stabilendo che il vincolo di affinità permane per il parente del coniuge divorziato, malgrado l’avvenuto scioglimento del rapporto di coniugio, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale nonostante la designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.
Gli atti sono stati rimessi, dunque, alla Corte Costituzionale e il giudizio è stato sospeso.
