Fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 26218/2023.
Il provvedimento, emanato dalla sesta sezione penale, è stato depositato lo scorso 16 giugno.
Il delitto sopra citato postula, argomentano i giudici di piazza Cavour, il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima.
Ai fini della integrazione della fattispecie, prosegue la Suprema Corte, è pertanto necessario, dal punto di vista fenomenologico, che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze fisiche o morali in danno di un altro, il quale ne rimanga succube.
