...

REVOCA DELL'INTERDIZIONE - Tribunale di Torre Annunziata, sezione 1, sentenza numero 2936/2022. Pres. Rel dottor Coppola

28 giugno 2023

Generico ,


Ai sensi dell’art 420 cc qualora venissero meno i presupposti che hanno condotto all’interdizione, può essere proposta avverso la sentenza d’interdizione l’istanza di revoca dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal pubblico ministero.

L’istanza di revoca può essere proposta solo se è passata in giudicato la sentenza con la quale è stata dichiarata l’interdizione; se sono mutate le condizioni di salute del soggetto dichiarato interdetto, tale da realizzare la cessazione del fatto che aveva reso necessario tale provvedimento

Per quanto concerne gli effetti della revoca essi decorrono ex art 431 cc dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

Nel caso in esame il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto fondata l’istanza di revoca dell’interdizione e ha ritenuto opportuno la nomina di un amministratore di sostegno per coadiuvare il soggetto nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, non sostituendolo ad esso ma affiancandolo per il perseguimento del best interest del beneficiario. L’ amministrazione di sostegno   è uno strumento giuridico di protezione introdotto con la legge 6/2004 al fine di tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia.

In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9.1.2004 n.6, art. 3, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civile.

Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (ex plurimis Cass. 4866/2010).

Nota a cura dell'Avvocato Raffaele Vanacore - Aiaf Campania