Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori ed eventuali elargizioni, da parte di questi ultimi, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato.
Ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge non possono rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
Le precisazioni sono formulate dalla Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 17805/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 21 giugno.
Il diniego dell'assegno di mantenimento alla donna è stato motivato sulla base di plurime ragioni: la richiedente era giovane, le era stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, ed inoltre, il marito le pagava la locazione dell’immobile nel quale viveva con la figlia.
Sono state considerate prive di fondamento giuridico, da parte dei giudici di piazza Cavour, le obiezioni proposte dalla donna e mirate a sostenere la tesi di una maggiore solidità economica del marito, frutto di maggiori ore lavorate e del sostegno economico a lui garantito dalla propria madre.
