Non coercibilità del percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità
“Non può essere oggetto di obbligo in capo ad una parte processuale la statuizione di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto genitore – figlio, integrando detta prescrizione, ancorché esplicitata in un invito, una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 Costituzione. Tale prescrizione, infatti, è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione ”
Ord. Cass. Civ. n. reg. gen. 15930 /2022sez. 3050/2023 Racc. gen. 17903/2023, pubblicata 22.6.2023, in Cassazione.net
