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La Cassazione precisa i confini fra aborto, infanticidio e omicidio

26 giugno 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla L. n. 194/1978, tutte le condotte di soppressione realizzate nei confronti di un feto che è vitale all’inizio del travaglio ed ha, per l’età gestazionale, “possibilità di vita autonoma” extrauterina sono sussumibili nelle fattispecie omicidiarie di cui agli artt. 575, 589 e 578 c.p., a seconda se l’evento morte è posto in essere con coscienza e volontà, contro la volontà ma a causa di un atteggiamento negligente, imprudente o imperito, ovvero se il feto sia ucciso dalla madre determinata dalle condizioni di abbandono morale e materiale.

Tanto, a prescindere se il decesso si sia verificato all’interno o all’esterno dell’alveo materno.

Lo puntualizza la Suprema Corte, all’interno della sentenza 22711/2023.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 25 maggio.

Al contrario, chiariscono i giudici di piazza Cavour, le fattispecie incriminatrici di cui all’ art. 19 cit. sono configurabili se le condotte di soppressione del feto sono interamente compiute ed esaurite prima dell’inizio del travaglio.