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Ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, le precisazioni della Cassazione

22 giugno 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 16960/2023.

Il provvedimento, emanato dalla sezione lavoro, è stato depositato lo scorso 14 giugno.

Occorre, invero, riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.

Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità, argomentano i giudici di piazza Cavour, vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

È necessario, però, puntualizza la Suprema Corte, non confondere mai la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.