La Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 16993/2023, torna a pronunciarsi in materia di comunione de residuo. Specificamente, la Suprema Corte analizza l’istituto in relazione ai proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi.
Ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c., i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e, quindi, anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate. La vicenda trae origine dall’iniziativa dell'ex moglie, che aveva agito in giudizio nei confronti dell'ex coniuge, al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire il 50% di quanto liquidato, a titoli di compensi professionali per attività svolta nei confronti di terza società, all'ex marito con una sentenza del 2009. Inoltre, la donna avanzava la medesima richiesta nei confronti del TFR dallo stesso maturato e percepito, nel 1992, in costanza di matrimonio, in quanto somme tutte ricadenti nella comunione ex art. 177, comma 1, lett. c), c.c. (comunione scioltasi nel 1996). La donna, infine, aveva chiesto la condanna dell'ex al rimborso della metà degli importi indebitamente prelevati, tra il 1990 e il 1992, nel corso dell'unione matrimoniale dai conti correnti comuni e non impiegati ai fini di cui all'art. 186 c.c.
Tali rilievi, però, non venivano presi in considerazione, in entrambi i giudizi di merito. In particolare, i giudici di appello avevano ritenuto prescritto il credito relativo agli importi prelevati dai conti correnti comuni, in difetto di validi atti interruttivi e di ammissione dei suddetti prelievi da parte del debitore, e il credito relativo al 50% del TFR. Per la Suprema Corte, dunque, sono compresi nella comunione de residuo i crediti del professionista per prestazioni eseguite e non ancora pagate.
